La commissione si intende accettata quando il Compratore riceve la formale conferma dell’ordine inoltrato.
L’ordine non potrà essere modificato, per cui una volta redatto è da ritenersi in fisso.
Il Compratore con l’inoltro del presente ordine dichiara di accettare eventuali conferme parziali.
L’impegno è assunto salvo ogni conseguenza da fatti che possano turbare la regolarità della produzione,come ad esempio, scioperi mobilitazioni e sommose, incendi, innondazioni o rotture di macchinario, impedimenti o rallentamenti dei mezzi di trasporto. In questi casi, i termini di consegna e la tolleranza stabilita al p.5 s’intendono congruamente prorogati a favore della società.
Non può dar luogo a contestazione il ritardo di consegna fino a 20 gg. oltre il termine massimo convenuto.
L’eventuale difformità tra l’ordinativo e la sua conferma, si intendono accettate se entro 5 giorni dalla ricezione di quest’ultima, non verrano contestate.
Non si accettano resi che non siano preventivamente ed espressamente autorizzati dalla Ditta.
La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore.
Il mancato pagamento anche parziale di fatture da parte del Compratore solleva la Ditta da qualsiasi impegno in corso, salvo il risarcimento per i danni dovuti dal Compratore. La Ditta ha la facoltà di sospendere la fornitura quando a suo insindacabile giudizio si riscontrano mutamenti nella solvibilità del Compratore, senza obbligo di risarcimento danni.
La Ditta si riserva espressamente la facoltà di rivendicare la merce non pagata.
La pattuizione di particolari forme di pagamento non è mai esclusiva e non comporta la rinuncia da parte della Ditta ad essere soddisfatta direttamente al suo domicilio.
Nell’ ipotesi di pagamento della fornitura in forma rateizzata, il Compratore riconosce ed accetta la facoltà della Ditta di pretendere immediatamente, in ipotesi di mancato pagamento, anche di una sola rata, l’integrale pagamento del credito, oltre ai pattuiti interessi con decadenza del beneficio del termine accordato. Eccezioni di qualsiasi genere, anche se per pretesi e/o accertati vizi, non potranno giustificare il Compratore dall’esimersi o dal ritardare il pagamento.
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Milano, detta competenza non è derogabile neppure con l’emissione di tratte, accettazioni, effetti bancari domiciliati verso il Compratore.
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